GUIDA AL RES
Il nuovo tributo, entrato in vigore il presente anno, prende a prestito in gran parte la disciplina delle tariffe ed in parte quella della tassa rifiuti.
L’introduzione di detto nuovo tributo comporta anche un nuovo assetto organizzativo, più marcato per i Comuni che attualmente applicano la TARSU e minore per i comuni che hanno già introdotte le tariffe.
Infatti, è necessaria una maggior conoscenza degli utenti, che sono suddivisi in due categorie. Le utenze domestiche richiedono non solo la conoscenza dei mq detenuti dalla singola utenza, ma anche il numero dei componenti della stessa, così da rendersi necessario un collegamento dell’Ufficio Tributi con l’Anagrafe del Comune. Per le utenze non domestiche, invece, oltre ai mq, è necessario rilevare per ogni singola utenza l’attività o le attività esercitate e collocare le utenze nelle categorie previste dagli allegati al DPR 158/99.
La superficie imponibile per i fabbricati a destinazione ordinaria diviene l’80 per cento della superficie risultante in Catasto ed in carenza di tale elemento il Comune deve ordinare al possessore l’iscrizione della superficie catastale mediante procedimento DOCFA.
La gestione e la riscossione non possono essere affidate a terzi e riprese,quindi, dal Comune per essere gestite in economia. Infatti, la TARES dovrà essere versata al Comune tramite bollettino postale o mediante modello di pagamento unificato.
Superata, infine, la questione IVA, posto che la natura conclamata Tributaria ne esclude la relativa applicazione, così che i costi debbono essere rilevati alo lordo dell’IVA.
Strumenti necessari per la gestione sono:
- a)il piano finanziario;
- b)il regolamento comunale TARES;
- c)la delibera di approvazione delle tariffe.
La legge di stabilità 2013 ha innovato la materia, specie per quanto concerne l’esercizio 2013, ha determinato le seguenti novità:
- a)obbligo di indicare in dichiarazione dei dati catastali degli immobili a destinazione ordinaria al fine della determinazione della superficie catastale;
- b)utilizzazione in via provvisoria della superficie calpestabile, anche per i fabbricati a destinazione ordinaria, per le unità immobiliari sprovviste della superficie catastale, in attesa della applicazione del comma 340 dello articolo 1 della legge 311/04;
- c)versamento al Comune sia del tributo che della maggiorazione, anche in caso di appalto, mediante F24 oppure mediante bollettino postale;
- d)la prima rata di scadenza 2013 è posticipato ad aprile, salva la facoltà del Comune di posticipo ulteriore;
- e)l’acconto è calcolato sulla base delle Tariffe TARSU, TIA 1 o 2 vigenti nel 2012;
- f)la maggiorazione è applicata alla terza rata;
- g)il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe TRES;
- h)il conguaglio della maggiorazione fino allo 0,40 euro il mq è effettuato sulla ultima rata.
Bruno e Massimiliano Battagliola