FORMULARIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Il contenzioso relativo ai tributi comunali ha ormai assunto rilevante importanza nel rapporto fra Comuni e cittadini, tanto che gli operatori comunali coinvolti nella gestione delle entrate si sentono posti nella necessità di integrare la loro formazione anche per soddisfare tale esigenza, fermo restando che è obiettivo primario del Comune di conseguire attraverso la fase contenziosa il giusto e non il vantaggioso, provvedendo caso mai ad annullare o a rivedere i propri atti amministrativi attraverso l’istituto dell’autotutela.
L’evoluzione normativa più recente interviene per snellire il processo tributario. Le novità più importanti: semplificazione nelle procedure di notifica, nessuna autorizzazione per l’ufficio a proporre appello, conciliazione giudiziaria senza fideiussione per importi non elevati. Sono queste le principali novità apportate dal decreto legge “Incentivi” in materia di contenzioso tributario.
Il processo tributario viene quindi sottoposto a un ulteriore restyling dopo le modifiche intervenute con la riforma del 2009 del processo civile.
La notifica della sentenza.
Le novità riguardano sia le sentenze sia i soggetti residenti all’estero. Nel primo caso viene ora introdotta la possibilità di notificarle all’altra parte:
- a) a mezzo raccomandata a/r senza busta;
- b) portandole direttamente alla controparte che rilascerà una ricevuta sulla copia (nel caso di notifica fatta all’ufficio), ovvero dandone atto nella relata che compilerà il messo autorizzato dall’amministrazione (nel caso di notifica fatta al contribuente).
Fino all’entrata in vigore delle disposizioni, l’unica procedura corretta era quella a mezzo di ufficiale giudiziario.
Va ricordato che in caso di notifica della sentenza della commissione provinciale tributaria, l’altra parte può proporre appello al massimo entro sessanta giorni. In assenza, invece, di notifica i termini sono di un anno (oltre alla sospensione feriale) per i procedimenti avviati prima del 4 luglio 2009, ovvero di sei mesi, per i procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Con le modifiche verrà accelerata la definizione del giudizio all’insegna del principio oggi dominante della ragionevole durata del processo. Verosimilmente, di questa procedura si dovrebbe avvalere maggiormente l’ufficio che non era solito rivolgersi all’ufficiale giudiziario.
I contribuenti (e i loro difensori) dovranno prestare molta attenzione alla “ricezione” delle sentenze loro sfavorevoli in quanto in questi casi i termini di impugnazione saranno decisamente ridotti.
Resta fermo, comunque, il successivo onere a carico delle parti di depositare, nei successivi trenta giorni, l’originale o la copia autentica della sentenza notificata con la prova dell’avvenuta notifica, nella segreteria della Commissione tributaria che ne rilascerà ricevuta e là inserirà nel fascicolo d’ufficio.
I residenti all’estero.
Per coloro che risiedono all’estero viene prevista la possibilità di effettuare le notifiche anche mediante raccomandata a/r all’indirizzo che risulta dai registri dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), o a quello della sède legale estera che risulta dal registro delle imprese, o in mancanza di questi, nell’indirizzo indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione di codice fiscale o variazione dati. Se la notifica non dovesse andare a buon fine si applicheranno le ordinarie procedure per i casi di irreperibilità.
Le nuove modalità sono validamente eseguite se i contribuenti non hanno comunicato all’agenzia delle Entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o il domicilio eletto per la notificazione degli atti e le successive variazioni, secondo modalità da disciplinare con un provvedimento del direttore dell’Agenzia.
Queste novità sono rilevanti anche nell’eventuale successivo contenzioso in quanto essendo il rito tributario un giudizio di impugnazione di un atto amministrativo, la notifica dell’atto stesso al contribuente, al fine di fare diventare definitiva la pretesa del fisco con il decorso dei termini di impugnazione, diventa ovviamente un elemento essenziale in fase difensiva.
Riscossione in pendenza di procedimento.
Nonostante il ricorso proposto dal contribuente, l’ufficio iscrive a ruolo, e quindi riscuote, tramite cartella una percentuale delle imposte oggetto di contestazione. La percentuale varia a seconda dello stato del procedimento e del suo esito.
In questo contesto, con il DL, vengono estese le disposizioni relative alle sentenze delle Ctr alle decisioni della commissione centrale. In caso di sentenza emessa dalla Commissione centrale favorevole al fisco, e avverso la quale il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, l’ufficio può riscuotere il 100% del tributo e degli interessi anche in pendenza di ricorso.
L’opera è suddivisa in tre parti:
- a)la prima parte espone il procedimento contenzioso tributario articolo per articolo, con annotazione di ampia giurisprudenza e delle circolari ministeriali;
- b)la seconda parte riporta la più recente giurisprudenza della Cassazione, nonché le istruzioni ministeriali, suddivise per tributo (ICI, Tassa rifiuti, TOSAP e imposta pubblicità);
- c)la terza parte espone quarantacinque casi pratici, tratti dal lavoro più recente a difesa dei comuni avanti le Commissioni Tributarie e la Corte di Cassazione. Fra i casi selezionati la fa da padrone l’ICI. Tuttavia, anche per il corrispettivo del servizio rifiuti, sia esso la tassa rifiuti oppure la tariffa, non mancano esempi, come pure per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e per l’imposta comunale sulla pubblicità.
Si è convinti, quindi, che questo nuovo lavoro sarà apprezzato non solo dai funzionari comunali, ma anche da chi opera per la difesa del Comune.
Brescia, maggio 2010
Bruno e Massimiliano Battagliola